|
Page 6 of 10
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA FASCIA CONTRIBUTIVA (ISEE)
Ai fini della determinazione dell’importo dei contributi accademici dovuti dallo studente di cui alla tabella sopra indicata, la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, viene determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di cui al D. Lgs. N. 109 del 31/3/1998 e successive modificazioni e integrazioni [Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE] e delle determinazioni di cui al DPCM 9/4/2001, in quanto applicabile alle Istituzioni AFAM . Pertanto lo studente che intende essere collocato in una delle fasce di reddito di cui alla Tabella sopra indicata, deve munirsi della Dichiarazione Sostitutiva Unica (mod. D.S.U.) e della relativa attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), su due pagine completa del foglio relativo alla Modalità di calcolo degli indicatori. Il valore ISEE deve essere integrato in caso ricorrano una delle sottostanti ipotesi per la determinazione del valore ISEEU come segue: 1. Presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio: in tal caso il reddito e il patrimonio degli stessi concorrono ala formazione di tuti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50%. 2. Studente indipendente: è considerato studente indipendente, colui che si trovi nelle seguenti coesistenti condizioni: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 (due) anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), riferito all’anno solare 2006 non inferiori a € 6.500. Qualora sussistano entrambi i requisiti sopra indicati, lo studente è considerato, ai fini della determinazione della composizione familiare, e ai fini reddituali, facente parte di un nucleo familiare nuovo (ISEE); in caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte del nucleo familiare composto dai genitori e da altri eventuali figli a carico. 3. Presenza di redditi percepiti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del MEF del 22/2/2007, ai sensi del comma 6, art. 4, DL n. 167 del 28/6/1990 convertito nella L. n. 227 del 4/8/1990 4. Presenza di patrimoni posseduti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al D. Lgs n. 109/98 con le seguenti integrazioni: a) i patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31/12/2006 sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500 al mq.; b) i patrimoni mobiliari posseduti all’estero entro il 31/12/2006 sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del MEF del 22/2/2007, ai sensi del comma 6, art 4, DL n. 167/1990 convertito dalla L. n. 227/1990. Lo studente che non presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (mod. D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE nei termini previsti, verrà collocato nella fascia massima (VI) di contribuzione. Non è tenuto a presentare la D.S.U. e l’attestazione ISEE lo studente che per propria situazione economica si colloca nella fascia VI. La Dichiarazione sostitutiva Unica e la relativa Attestazione ISEE viene compilata presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) a cura dell’interessato. Esonero totale: gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d’onore o studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvedimento, nonché gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esclusi dal versamento di tasse e contributi.
|
