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Gli studenti stranieri, ove i redditi della famiglia sono percepiti in Paesi esteri, e quindi non sono inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero, ai fini delle determinazioni della fascia contributiva, debbono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi e patrimoni sono prodotti.
Gli studenti stranieri sono tenuti a compilare apposito modulo e consegnarlo alla segreteria corredato dei documenti di cui sopra.
Gli studenti stranieri che non presentano la documentazione richiesta per l’attestazione dei redditi e dei patrimoni, verranno collocati nella VI fascia di contribuzione.
Gli studenti stranieri non comunitari provenienti da Paesi a basso sviluppo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del DPCM 9/4/2001 (il cui elenco è definito dal DM n. 86 del 21/3/2002, in GU del 12/4/02) sono tenuti al versamento dei contributi accademici nella misura minima pari ad € 300 per il triennio e € 600 per il biennio.
Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, e relativi periodici programmi esecutivi, sono esonerati dal versamento della tassa d’iscrizione e dei contributi accademici.
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