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Titolo XII Comunicazione e pubblicità (art.30)

on Friday, 27 March 2009 16:53

 

 

 

 

 


ARTICOLO 30 COMUNICAZIONE

 

1.    L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2.    Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di Tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.
3.    Le informazioni vengono fornite mediante:
a)    comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’Accademia;
b)    comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
c)    comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell’Accademia;
d)    comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e orientamento.

Last modified on Thursday, 20 June 2013 12:44

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