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Titolo XIII Norme finali e transitorie (art.31)

on Friday, 27 March 2009 16:57

 

 

 

 

 


 

Art. 31 PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI I e II livello

1.Limitatamente all’a.a. 2008/09, le prove di ammissione ai corsi di I e II livello, di cui all’art. 17 del presente Regolamento, in attesa della costituzione delle strutture didattiche di riferimento, sono stabilite dal Consiglio Accademico.
2.Limitatamente all’a.a. 2008/09, in attesa della stesura dei regolamenti delle strutture didattiche, il Manifesto annuale degli studi, relativamente alle proposte inerenti:
a)    il piano annuale di ciascun corso di studio
b)    le modalità di accesso degli studenti
c)    i termini per le iscrizioni e le eventuali prove di ammissione
d)    i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale
è stabilito dal Consiglio Accademico
3.In via generale, limitatamente all’a.a. 2008/09, nelle more delle strutture didattiche e dei relativi regolamenti, le competenze assegnate alle costituende strutture didattiche vengono assunte dal Consiglio Accademico.
4.A partire dall’a.a. 2008/09 le strutture didattico-organizzative degli Istituti vanno a decadere e vengono sostituite dalle nuove strutture didattiche previste dal DPR 212/05.

Last modified on Thursday, 20 June 2013 12:44

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