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Art. 3 CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente. 2. Per Credito Formativo Accademico s’intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005. 4. Al CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente. In relazione al forte l’impatto dell’attività laboratoriale nei corsi di studio dell’Accademia, con specifico DM possono essere determinate variazioni in aumento non superiore al 20% di tale quantità. 5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro. 6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall’art. 6 del DPR 212/2005. 7. I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all’impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100% 8. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/2005, possono essere previste dalle strutture didattiche di cui al successivo art. 6, forme di verifica periodica dei CFA acquisiti al fine di valutare l’attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività lavorative. 9. In prima applicazione del presente Regolamento con DM, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i CFA previsti nei nuovi corsi.
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