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Art. 4 ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005 determinano: a) la denominazione del corso di studio; b) il dipartimento di appartenenza; c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio d) i “curricola” in cui è eventualmente articolato il corso; e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali; f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo art…. g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti; i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi di specalizzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva; 2. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005, l’offerta formativa dell’Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovo corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema. 3. Altresì, in prima applicazione i corsi di I livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall’art. 9 del DPR 212/2005, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti della risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta dell’accademia, con DM che verifica la corrispondenza ai criteri di cui al citato art. 9 e l’adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. 4. Fino all’adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, i corsi di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. 5. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
6. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/2003 e dai relativi decreti della delega con apposito regolamento didattico.
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