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HOME OFFERTA FORMATIVA Regolamento Didattico
Article Index
Titolo I Principi generali (art. 1-6)
Art.1 FINALITA'
Art. 2 CORSI DI STUDIO
Art. 3 CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI
Art. 4 ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO
Art. 5 REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO
Art. 6 STRUTTURE DIDATTICHE
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Art. 4 ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005 determinano:
a) la denominazione del corso di studio;
b) il dipartimento di appartenenza;
c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio
d) i “curricola” in cui è eventualmente articolato il corso;
e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo art….
g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi di specalizzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva;
2. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005, l’offerta formativa dell’Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovo corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.
3. Altresì, in prima applicazione i corsi di I livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall’art. 9 del DPR 212/2005, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti della risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta dell’accademia, con DM che verifica la corrispondenza ai criteri di cui al citato art. 9 e l’adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
4. Fino all’adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, i corsi di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
5. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

6. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/2003 e dai relativi decreti della delega con apposito regolamento didattico.