--------------------

Rinuncia agli studi e Sospensione/interruzione temporanea

on Friday, 30 May 2014 10:23

Art. 24 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per
iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso
di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno
accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità,
ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione
degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi
accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli
studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione
di studente, deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
a) curriculum accademico svolto;
b) versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi
c) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui
viene presentata la domanda

Art. 24/1a - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed
immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e
contributi arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie
formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla
carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della
carriere a seguito della rinuncia.

Art. 25 - Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per un
numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella
decadenza dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente
rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia
tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al
precedente comma.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli
atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere
l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo
superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di
pagamento di tasse e contributi arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di
profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo
studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi
arretrati.

Art. 25/1a – Cessazione della qualifica di studente

1. La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:
a) conseguimento del titolo di studio;
b) trasferimento ad altra accademia;
c) rinuncia agli studi
d) decadenza

MODULISTICA:

Ricongiunzione studi
Interruzione o sospensione temporanea
Interruzione o sospensione tardiva
Rinuncia agli studi


Utilizziamo i cookie per migliorare il nostro sito Web e la tua esperienza durante l'utilizzo. Solo i cookie essenziali per il funzionamento del sito sono stati impostati. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e su come eliminarli, consulta la nostro Privacy Policy.

Accetto i cookie da questo sito
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk