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Titolo VIII Servizi didattici integrativi (art.12-art.13/3a)

on Friday, 27 March 2009 15:08

 

 

 

 


 

Art. 12 CORSI DI ORIENTAMENTO

1.    L’Accademia di Belle Arti di Firenze, d’intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento preaccademico, riservati agli studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2.    Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture medesime, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell’Accademia, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.
3.    L’Accademia può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l’iscrizione a corsi post-diploma.

 

 

 

 


 

Art. 12/1a ATTIVITà INTEGRATIVE

1.Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell’ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d’Istituto per le attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento.
2. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale. 

 

 

 

 


 

Art. 13 ATTIVITà FORMATIVE AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI

1.    In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite l’Accademia:
a)    autorizza, previa presentazione di dettagliati progetti, l’utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività, alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza.
b)    può concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.
2.    All’inizio di ogni anno accademico i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.
3.    Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell’Accademia
4.    Le strutture didattiche dell’Accademia, nell’ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle  attività formative della collaborazione degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute
5.    Non è consentito lo svolgimento, all’interno dei locali dell’Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

 

 

 

 


 

Art. 13/1a CORSI DI FORMAZIONE, ATTIVITà STAGISTICHE E SEMINARIALI

1.L’Accademia ha facoltà di organizzare stages e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2.L’Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime “conto terzi”, attività stagistiche, seminariali  e corsi di formazione per una durata non superiore a 40 ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.
3.Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico  e attivato con decreto direttoriale che prevede:
– a) durata del corso o dello stage
-  b) numero minimo e massimo di partecipanti
-  c) quote di iscrizione
-  d) sede e periodo di svolgimento
-  e) coordinatore
4.Le attività di cui al comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista “attività conto terzi”.

 

 

 

 


 

Art. 13/2a ATTIVITà DI TIROCINIO POST-DIPLOMA

1.L’Accademia di Belle Arti di Firenze può svolgere attività tirocinali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.
2.Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:
a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini
b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini
c) obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio
d) rilascio dell’attestato di partecipazione
e) eventuali cause di invalidità del tirocinio

 

 

 

 


 

Art. 13/3a CORSI E ATTIVITà DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO

1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall’Accademia di Belle Arti di Firenze sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.

Last modified on Thursday, 20 June 2013 12:44

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