--------------------

TitoloVII-Corsi di Perfezionamento,Aggiornamento Formazione Permanente Ricorrente (art.10-art.11/1a)

on Friday, 27 March 2009 14:57

 

 


 

Art. 10 CORSI DI PERFEZIONAMENTO - CPA

1.    Il corso di perfezionamento ha l’obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.
2.    Il corso di perfezionamento si caratterizza per una durata massima di un’annualità, per un numero max. di 60 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.
3.    Per l’ammissione al corso di perfezionamento è previsto il possesso del Diploma Accademico o del Diploma Accademico Specialistico
4.    L’ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove di ammissione o di verifica.

 

 


 

Art. 10/1a ISTITUZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

1.    Un corso di perfezionamento viene proposto dalla struttura dipartimentale interessata sulla base di un progetto ove siano definiti:
a)    denominazione e obiettivi formativi specifici del corso
b)    il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e le prospettive di sbocco professionale
c)    le dimensioni della potenziale domanda studentesca
d)    le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili
e)    le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili
f)    il piano di fattibilità.

 

 


 

Art. 10/2a ATTIVAZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

1.    Il corso di perfezionamento viene proposto dalla struttura didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, ed emanato con decreto direttoriale.
2.    Il decreto di attivazione deve indicare:
a)    l’ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA
b)    durata del corso e numero massimo di partecipanti
c)    modalità di selezione dei partecipanti
d)    ammontare delle quote d’iscrizione
e)    sede e periodo di svolgimento del corso
f)    nominativo del docente Responsabile e composizione del Consiglio di corso.

 

 


 

Art. 10/3a ORGANI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

1.    Il corso di perfezionamento è organizzato e seguito a cura dei seguenti organi:
a)    Il Responsabile indicato tra i docenti di ruolo di I fascia, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e presenta al consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati conseguiti.
b)    Il Consiglio di corso, composto dai docenti che svolgono attività didattica sul perfezionamento esercitando altresì funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, stagistiche e laboratoriali
2.    Svolgono insegnamento sul corso di perfezionamento i professori di ruolo di I e II fascia, i docenti a contratto, ad esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell’ambito delle discipline del corso

 

 


 

Art. 10/4a FINANZIAMENTO DEL CPA

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del corso di perfezionamento si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

 

 


 

Art. 10/5a ATTESTATO DI FREQUENZA

1.    A conclusione dei corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio di corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell’Accademia e del professore Responsabile del corso.
2.    La carriera accademica degli iscritti ai corsi di perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di diploma di I e di II livello.

 

 


 

Art. 11 ULTERIORI STRUTTURE DIDATTICHE

1.Ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 508/99 e dell’art. 12, punto 5. dello Statuto, l’Accademia può attivare, in regime di convenzione con altre istituzioni dell’AFAM e con istituzioni universitarie, secondo le forme del consorzio previste dal DM sulla programmazione e sviluppo del sistema dell’AFAM, apposite strutture didattiche per la costituzione di un Politecnico delle Arti, o Polo delle Arti dell’area fiorentina.
3.    La regolamentazione di tale struttura, che costituirà parte integrante del presente regolamento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e la consulta degli Studenti.
4.    Nella regolamentazione vengono dettati:
a)    i soggetti istituzionali che partecipano all’attivazione del Politecnico o Polo delle Arti;
b)    la denominazione dei percorsi formativi che costituiscono il Politecnico o Polo delle Arti;
c)    gli obiettivi formativi specifici;
d)    i profili professionali alla cui formazione il Politecnico o Polo delle Arti è finalizzato e i relativi sbocchi professionali;
e)    le dimensioni della potenziale domanda studentesca
f)    le competenze della docenza necessarie e quelle disponibili
g)    le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
h)    l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi
5.Per addivenire alla regolamentazione del Politecnico o Polo delle Arti viene costituita una “commissione di studio” mista formata da rappresentanti delle istituzioni partecipanti, in numero paritetico, avente l’obiettivo di formulare il progetto culturale, didattico-formativo, normativo e giuridico del Politecnico o Polo delle Arti. I rappresentanti dell’Accademia vengono designati dal Consiglio Accademico.

 

 


 

Art. 11/1a SCUOLA LIBERA DEL NUDO

1.    Presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, in ossequio alla propria tradizione storica, è attiva una Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, avente per fine l’apprendimento e la libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo anche gli insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’arte.
2.    L’insegnamento del corso libero del nudo, della durata di 250 ore, è affidato a docenti dell’Accademia. Gli insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’Arte vengono seguiti presso i corsi ordinari. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti.

Last modified on Thursday, 20 June 2013 12:44

Utilizziamo i cookie per migliorare il nostro sito Web e la tua esperienza durante l'utilizzo. Solo i cookie essenziali per il funzionamento del sito sono stati impostati. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e su come eliminarli, consulta la nostro Privacy Policy.

Accetto i cookie da questo sito
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk