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Art. 31 PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI I e II livello

1.Limitatamente all’a.a. 2008/09, le prove di ammissione ai corsi di I e II livello, di cui all’art. 17 del presente Regolamento, in attesa della costituzione delle strutture didattiche di riferimento, sono stabilite dal Consiglio Accademico.
2.Limitatamente all’a.a. 2008/09, in attesa della stesura dei regolamenti delle strutture didattiche, il Manifesto annuale degli studi, relativamente alle proposte inerenti:
a)    il piano annuale di ciascun corso di studio
b)    le modalità di accesso degli studenti
c)    i termini per le iscrizioni e le eventuali prove di ammissione
d)    i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale
è stabilito dal Consiglio Accademico
3.In via generale, limitatamente all’a.a. 2008/09, nelle more delle strutture didattiche e dei relativi regolamenti, le competenze assegnate alle costituende strutture didattiche vengono assunte dal Consiglio Accademico.
4.A partire dall’a.a. 2008/09 le strutture didattico-organizzative degli Istituti vanno a decadere e vengono sostituite dalle nuove strutture didattiche previste dal DPR 212/05.

 

 

 

 

 


ARTICOLO 30 COMUNICAZIONE

 

1.    L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2.    Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di Tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.
3.    Le informazioni vengono fornite mediante:
a)    comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’Accademia;
b)    comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
c)    comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell’Accademia;
d)    comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e orientamento.

 

 

 


 

Art. 28  DIRITTO ALLO STUDIO

1.    L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2.    L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3.    L’Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:
a)    aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
b)    studenti iscritti corsi di specializzazione;
c)    studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica;
d)    corsi di ricerca post-dottorato
4. La regolamentazione di cui al presedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

 

 

 

 


 

Art. 29 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

1. L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

 

 

 


 

Art. 21 RAPPORTO FORMATIVO

1.    Con l’iscrizione dello studente e l’accettazione di essa da parte dell’accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.
2.    con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia.
3.    L’iscrizione ai corsi di diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
4.    Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
5.    Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4  sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
6.    Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né e ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
7.    Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di I o II livello, di diploma specialistico o di master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli ani di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

 

 

 


 

Art. 21/1a IMMATRICOLAZIONI

1.    Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2.    La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

 

 

 


 

Art. 21/2a ISCRIZIONI E LIBRETTI ACCADEMICI PERSONALI

1.    Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro il termine stabilito dal consiglio Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2.    Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal direttore dell’Accademia.
3.    Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici successivi a quello d’immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4.    Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come: a) documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio; b) documento contenente il percorso didattico dello studente; c) documento comprovante l’iscrizione all’Accademia.
5.    Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6.    Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può esserer rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7.    Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8.    Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

 

 

 


 

Art. 21/3a IMMATRICOLAZIONI IN BASE A TITOLO DI STUDIO STRANIERO

1.    L’Accademia di Firenze applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
2.    Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico: a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
b)approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica
3.    La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni: a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolari italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione. b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
4.    Apposita commissione di valutazione composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l’ammissione ai corsi dell’Accademia portando le risultanze ad approvazione del Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 21/4a ISCRIZIONE DI DIPLOMATI

1.    I diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi
2.    La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
3.    Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
4.    Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d’indirizzo.

 

 

 


 

Art. 21/5a  ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

1.    Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie  internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un max. di 5 per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
2.    Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei cfa acquisiti.
3.    L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi ordinari.

 

 

 


 

Art. 21/6a CURRICULA E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1.    L’ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricola”.
2.    Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel I anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce.
3.    Nel caso in cui lo studente intende motivatamente modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L’approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.
4.    I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

 

 

 


 

Art. 21/7a  SCUOLA LIBERA DEL NUDO

1.L’iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici, è subordinata annualmente a specifica prova di accesso deliberata dal Consiglio Accademico e pubblicata sul Manifesto degli Studi, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili. La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice presieduta dal docente della Scuola Libera del Nudo.
2.La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di partecipazione.
3.Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura prevista per i corsi ordinari; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio.
4.In considerazione del numero programmato, di norma viene consentito ad un frequentante la Scuola Libera del Nudo l’iscrizione a 5 annualità. Al termine della quinta annualità non viene rinnovata l’iscrizione onde consentire nuove iscrizioni. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero programmato, verrà concessa la reiterazione dell’iscrizione a coloro aventi già frequentato per un intero quinquennio.
5.I candidati respinti alle prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, previo superamento della prevista prova di accesso.

 

 

 


 

Art. 22  TRASFERIMENTI AD ALTRE ACCADEMIE

1.    Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2.    A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l’Accademia di Firenze, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
3.    L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun  rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4.    Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e cfa acquisiti.

 

 

 


 

Art. 22/1a  TRASFERIMENTI DA ALTRE ACCADEMIE

1.    La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all’Accademia di Firenze entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2.    Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e cfa acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
3.    Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Accademia di provenienza, con l’indicazione a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricola pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia di Firenze; b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricola pregressi e piani di studio attivati dall’Accademia di Firenze.
4.    Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.

 

 

 


 

Art. 22/2a PASSAGGI DI CORSO

1.    E’ consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al direttore dell’accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2.    Il passaggio da un indirizzo all’altro è consentito solo a conclusione dell’anno accademico e in senso orizzontale per la medesima annualità. I cfa acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l’intera durata del nuovo indirizzo.
3.    Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all’ammissione diretta all’Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

 

 

 


 

Art. 23 RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI

1.    E’ consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) in possesso di titolo universitario;
b)in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero;
c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2.    L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto; c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza
3.    Il riconoscimento può avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4.    Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

 

 

 


 

Art. 24 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI

1.    Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2.    Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3.    Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
a)    curriculum accademico svolto;
b)    versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi
c)    versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda.

 

 

 


 

Art. 24/1a RINUNCIA AGLI STUDI

1.    Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
2.    La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3.    Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriere a seguito della rinuncia.

 

 

 


 

Art. 25 DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1.    Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.
2.    Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.
3.    Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
4.    Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5.    La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

 

 

 


 

Art. 25/1a CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1.    La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:
a)    conseguimento del titolo di studio;
b)    trasferimento ad altra accademia;
c)    rinuncia agli studi
d)    decadenza

 

 

 


 

Art. 26 RILASCIO DEI DIPLOMI ACCADEMICI

1.    I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall’Accademia di Belle arti di Firenze vengono rilasciati dal Direttore didattico.
2.    Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore didattico o suo delegato, anche dal direttore amministrativo o suo delegato. Le autorità preposte ala firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

 

 

 


 

 

Art. 26/1a RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI

1.    Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo e all’emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento.
2.    In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1., il riconoscimento viene effettuato dall’Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
3.    Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore didattico in qualunque periodo dell’anno.
4.    L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito: a) certificazione degli esami di profitto sostenuti con l’indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti; b) programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita; c) il titolo di scuola superiore che ha consentito l’iscrizione all’Accademia.
5.    Apposita commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all’esame delle domande e alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell’equipollenza.
6.    Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

 

 

 


 

Art. 26/2a RILASCIO DI TITOLI CONGIUNTI

1.    L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2.    L’Accademia, sentito il MUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi cfa con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
3.    Il titolo viene conferito dalle accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

 

 

 


 

Art. 26/3a  CERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all’interessato il diploma accademico di I livello, di II livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca  artistica e di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l’Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

 

 

 


 

Art. 27 SANZIONI DISCIPLINARI

1.    Spetta al Direttore e al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quanto essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2.    Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
a)    ammonizione;
b)    interdizione temporanea da uno o più corsi;
c)    sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
d)    esplusione temporanea dall’accademia, fino ad un max. di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;
e)    radiazione dell’Accademia.
3.    Le sanzioni di cui alla lett. a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b),c),d),e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di relazione del Direttore.
4.    Nei casi previsti di cui alle lett. b),c),d),e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
5.    Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
6.    Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
7.    La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione dell’addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

 

 

 


Art .14  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1.    Ai sensi dell’art. 18, lett. b) dello Statuto, il Consiglio Accademico è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all’approvazione del Manifesto degli studi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
2.    Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
a)    Integrazioni e modifiche al piano di studi annuale
b)    piano di copertura degli insegnamenti
c)    piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario
d)    piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative
e)    piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali;
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.

 

 

 


 

Art. 14/1a INCOMPATIBILITà

1.L’incarico di Direttore dell’Accademia è incompatibile con altri incarichi di responsabile delle strutture didattiche.
2.L’incarico di responsabile di una struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche.
3. L’incarico di responsabile delle strutture didattiche a qualunque livello, così come il componente il Consiglio Accademico e la componente docente in Consiglio di Amministrazione, sono incompatibili, per potenziale conflitto di interessi, con le figure di componente della RSU o delle rappresentanze sindacali.

 

 

 


 

Art .14/2a  PIANO DEGLI STUDI ANNUALE

1.    Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento
2.    Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del corso di studio.

 

 

 


 

Art .14/3a PIANO DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

1.    Visto il CCNL vigente, il piano di copertura degli insegnamenti definisce le modalità d’individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l’a.a. di riferimento.
2.    Sulla base del piano, il Direttore definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.
3.    Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

 

 

 


 

Art .14/4a PIANO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI ORARI

1.    Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
2.    Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l’indirizzo di posta elettronica.
3.    Il piano, proposto e raccordato dal servizio Tutorato e orientamento sentite le strutture didattiche, è approvato dal Consiglio Accademico, quindi pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica almeno 10 gg. prima dell’inizio di ciascun periodo didattico.

 

 

 


 

Art .14/5a MANIFESTO DEGLI STUDI ANNUALE

1.    Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
a)    il piano annuale di ciascun corso di studio;
b)    le modalità di accesso degli studenti
c)    le modalità di immatricolazione e d’iscrizione
d)    i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione
e)    i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale
f)    l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti
2.    I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni. In via transitoria, per l’a.a. 2008/09 le proposte di cui alle lettere a), b), d), e) vengono formulate direttamente dal Consiglio Accademico. La lettera f) del comma 1. viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione
3.    Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni a.a.

 

 

 


 

Art .14/6a COORDINAMENTO DELLE ATTIVITà DIDATTICHE

1.    Ferma restando la liberta di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività.
2.    Il coordinamento delle attività all’interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l’organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni a.a. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L’organo collegiale si riunisce altresì prima dell’inizio dell’anno accademico per verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi d’insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.
3.    Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo collegiale della struttura didattica medesima
4.    Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
5.    A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Art .14/7a VERIFICA DEI RISULTATI DELLE ATTIVITà FORMATIVE

1.    L’Accademia di Belle arti di Firenze si pone l’obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2.    La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
3.    I Consigli di corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei corsi.

 

 

 


 

Capo 2  ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 15  FORME DIDATTICHE
1.    Le attività didattiche svolte dall’Accademia di Belle Arti di Firenze possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazione didattica prevista…
2.    In ogni caso gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, e/o di esercitazioni laboratoriali o di moduli, e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

 

 

 


 

Art. 15/1a CORSI UFFICIALI D' INSEGNAMENTO

1.    I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.
2.    Le discipline che costituiscono i corsi ufficiali d’insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3.    Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.
4.    Le discipline di durata pluriennale sono di norma affidate a docenti di I fascia; le discipline di durata annuale possono essere affidate a docenti di II fascia, previa verifica delle competenze tramite valutazione comparativa dei titoli. Per quanto non specificato si rinvia alla sezione del CCNL vigente riguardante il personale docente.

 

 

 


 

Art. 15/2a ESERCITAZIONI E LABORATORI DIDATTICI

1.    Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
2.    Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.
3.    A motivo dell’alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma e rappresentano momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

 

 

 


 

Art. 15/3a SEMINARI DIDATTICI

1. Il seminario didattico è attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

 

 

 


 

Art. 15/4a TIROCINI

1.    Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.
2.    Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra il tutor accademico e il tutor della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
3.    La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
4.    Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
5.    La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 15/5a COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI

1.    I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei professori di ruolo dell’AFAM e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e consistono in
a)    lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari e altre attività integrative delle lezioni
b)    assistenza individuale agli studenti
c)    accertamento del profitto degli studenti
d)    partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio
2.    Tali compiti rientrano tra le funzioni istituzionali attribuite ai docenti di ruolo dallo stato giuridico e dai CCNL vigenti
3.    Alla luce del profilo professionale dei docenti dell’Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti nel CCNL vigente, tutti i professori sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal Regolamento didattico di corso e comunque secondo quanto richiesto dalla natura e dall’estensione dell’insegnamento medesimo. Stante la caratteristica tipologia delle discipline dell’Accademia, le lezioni e le attività d’insegnamento vengono svolte a cumulo orario giornaliero in non meno di 2 giorni alla settimana. Modalità diverse di prestazione dell’attività didattica sono programmabili in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche (percorsi semestrali)
4.    I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.
5.    Ai fini
a)    dell’inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d’appartenenza;
b)    dell’espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti;
c)    dell’attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti;
d)    della determinazione dell’orario di servizio dei docenti;
e)    della libertà d’insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche,
il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente nella specifica sezione relativa al personale docente;
6.    I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.
7.    Secondo quanto sancito da specifico articolo del CCNL 16/2/2005, per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
8.    Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, viene consegnato alla Direzione entro 15 gg. successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.
9.    La concessione dell’anno sabbatico previsto dal CCNL, e richiesto dai docenti - dietro specifica e pertinente motivazione formale di carattere artistico, o scientifico-culturale, con allegato progetto esplicativo - entro il mese di giugno di ogni a.a., è deliberata annualmente dal Consiglio Accademico in misura non superiore al 5% dell’intero corpo docente.  A conclusione del periodo sabbatico il docente è tenuto a presentare dettagliata relazione conclusiva. Per quanto non espressamente previsto, fa fede quanto stabilito dall’articolo del CCNL in merito.

 

 

 


 

Art. 15/6a MODALITà DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

1.    Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:
a)    titolarità
b)    affidamento
c)    utilizzazione
d)    supplenza interna
e)    supplenza esterna
f)    contratto
2.    Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico
3.    Un insegnamento è coperto mediante titolarità quanto esso è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell’insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l’insegnamento fa parte.
4.    Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l’insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.
5.    Un docente  incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze.
6.    L’affidamento viene attribuito a professori di ruolo che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione dell’affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti.
7.    Un insegnamento è coperto per supplenza interna quando viene attribuito ad un docente in servizio a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di un bando ufficiale. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.
8.    Un insegnamento è coperto per utilizzazione temporanea quando una disciplina  risulta disponibile, ma non vacante, di fatto libera dal rispettivo titolare che si trovi in posizione di comando, aspettativa, esonero o altra fattispecie prevista dalle vigenti disposizioni.
9   Un insegnamento è coperto per supplenza esterna quando viene attribuito a docente di altra Accademia o comunque a docente non proveniente dai ruoli dell’Accademia  a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di bando ufficiale. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della supplenza esterna comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.
Nel caso di docente di altra Accademia, il supplente esterno è tenuto ad acquisire il nulla osta dall’Accademia di appartenenza.
10. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, affidamento, utilizzazione o supplenza, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di u bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.
11. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettera b), c), d) si procede attraverso il meccanismo della valutazione comparativa dei titoli.
12. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere e) e f) si procede per bando di concorso con formazione di specifiche graduatorie.
13. Per la valutazione comparativa dei titoli vengono costituite, dietro parere conforme del Consiglio Accademico, apposite Commissioni di valutazione, presiedute dal Direttore o suo delegato di I fascia, composte da 4 docenti di cui almeno 1 di II fascia. Le Commissioni di valutazione dovranno essere formate da almeno 1 docente del medesimo settore disciplinare dell’insegnamento che dovrà essere coperto e da docenti di settori disciplinari affini o corrispondenti anche di altre accademie.
Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo: a) contenuti artistico-culturali e scientifici dell’insegnamento; b) impianto didattico-metodologico; c) esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale; d) ricerche e attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse; e) ultra.
15. I bandi di concorso di cui al precedente comma 12. dovranno indicare, tra l’altro, il settore disciplinare di riferimento nonché la declaratoria, gli specifici contenuti dell’insegnamento, le indicazioni metodologiche e i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuno di essi. Potranno essere assunti i criteri previsti dalle OM vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne verrà fatto specifico riferimento nei bandi.
16. Le Commissioni Giudicatrici per l’espletamento dei bandi di cui al precedente comma, costituite dal Direttore o da suo delegato, su parere conforme del Consiglio Accademico, sono composte da 4 docenti di cui almeno 1 di II fascia. Le Commissioni Giudicatrici dovranno essere formate da almeno 1 docente del medesimo settore disciplinare dell’insegnamento bandito e da docenti di settori disciplinari affini o corrispondenti anche di altre accademie

 

 

 


 

Art. 16  ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

1.    L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
a)    prove di ammissione ai corsi di studio
b)    prove di accertamento della preparazione iniziale
c)    prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto
d)    prove finali
2.    a ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
3.    In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all’inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.
4.    L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
5.    Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.
6.    L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno 3 sessioni distribuite nel corso dell’a.a. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare data d’inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno 60 gg. prima del loro svolgimento. Di norma le sessioni d’esame sono: sessione estiva (mesi giugno-luglio); sessione autunnale (mesi settembre-ottobre) sessione invernale (mese febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’a.a. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni tra un appello e l’altro.
7.    La data di un appello di esame non può essere anticipata, e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’albo e per via informatica almeno 15 gg. prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
8.    Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
9.    L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
10.    La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria attività didattica.
11.    Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all’interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.
12.    Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale
13.     L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

 

 

 


 

Art. 16/1a  AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO

1.    Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
a)    essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi
b)    essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso
2.    Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo
3.    Lo studente può sostenere nel corso dell’a.a. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
4.    Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’a.a. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.
5.    Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, ovvero che si ritiri prima della conclusione dell’esame s’intende riprovato. Gli esami sostenuti con esito negativo non vengono verbalizzati. Lo studente riprovato può ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo per il quale deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni.
6.    Per essere ammessi al II anno di corso è necessaria l’acquisizione di almeno 36 CFA, pari al 60% dei 60 CFA previsti annualmente; per essere ammessi al III anno di corso è necessaria l’acquisizione di almeno 72 CFA.

 

 

 


 

Art. 16/2a COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO

1.Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.
2.I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente  stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
3.La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di profitto è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. L’eventuale mancata sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica la validità della verbalizzazione.
4.La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente.

 

 

 


 

Art. 17 AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

1.    Per accedere ai corsi di studio dell’Accademia di Firenze è necessario aver conseguito un titolo di scuola superiore quinquennale; in via transitoria e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell’Accademia studenti in possesso del diploma di maturità artistica quadriennale: in tale caso l’Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere entro il I anno di corso.
2.     I corsi di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
3.    I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L’ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall’Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 gg. prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 gg. successivi allo svolgimento delle prove.
4.    Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e TA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
a.    disponibilità di professori di ruolo di I e II fascia
b.    disponibilità di aule e laboratori
c.    monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 anni
d.    monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 anni
e.    possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti
5.    Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.
6.    Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
7.    I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.
8.    I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione
9.    Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.
10.    La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente e approvata dal direttore dell’Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l’ordinato svolgimento delle prove il responsabile della struttura didattica competente costituisce una commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l’identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell’Istituto almeno 30 gg. prima del loro svolgimento.
11.    I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il I anno accademico.
12.    I risultati di ammissione sono pubblicati all’albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.

 

 

 


 

Art. 17/1a ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE INIZIALE

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della preparazione iniziale e per le determinazione di eventuali obblighi formativi.

 

 

 


 

Art. 18 PROVA FINALE DI DIPLOMA

1.    I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I e II livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Formazione alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.
2.    Le prove finali di diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche: a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d’indirizzo; b) un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’a.a. successivo.
4.Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
a)    aver frequentato il rispettivo corso di studio;
b)    aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguente il corrispondente numero di crediti;
c)    aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei cfa
d)    essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi
5.Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell’indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 gg. prima della data di  discussione delle tesi.
7.    La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da 5 docenti, di una tesi che deve essere consegnata in duplice copia presso la segreteria didattica dell’Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa della firma del professore relatore.
8.    La prova finale del diploma di I livello consiste in: a) una tesi di carattere artistico-espressivo consistente nella produzione di più elaborati su tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d’indirizzo cui lo studente risulta iscritto; b) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi b) sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
9.    La prova finale di diploma specialistico di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da 5 docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la giuda di 2 relatori, uno per la parte artistica, l’altro per la parte storico-critico o metodologica
10.    La prova finale del corso di specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di 2 differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di 5 docenti
11.    La prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di 2 diversi relatori, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, davanti ad una commissione composta da tutti i docenti del corso di formazione
12.     La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di 2 relatori, che dimostri l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno 5 docenti.
13.    Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi un professore ufficiale o supplente annuale dell’Accademia.
14.    Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il relatore della tesi di carattere artistico-espressivo non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico o tecnico-artistico.
15.    Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata;
16.    Per la prova finale di diploma di I e II livello, l’argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima delle prove finali di diploma. In tutti gli altri casi la tesi dovrà essere assegnata almeno 1 anno prima della sua discussione.
17.    Per la prova finale di diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
18.     Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente o i docenti relatori a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
19.     La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. In ogni caso il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il 50% alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il 50% alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “studente eccellente” che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.
20.    Le commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da 5 docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno 3 di ruolo, e vengono nominate dal Direttore dell’Accademia.  Per ogni commissione vengono nominati inoltre 2 docenti supplenti.
21.    Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato, comunque docente di I fascia. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori.
22.    La prova finale è sempre individuale. Il prof.re relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un max. di 2 studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.
23.    Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.
24.    I verbali dell’esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della commissione,  sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

 

 

 


 

Capo 4  QUALITà DELLA DIDATTICA Art. 19 ATTIVITà DI ORIENTAMENTO E TUTORATO

3.    Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, l’Accademia organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato.

Art. 19/1a attività di orientamento
1. l’attività di orientamento si svolge in entrata in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente; e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio
2.L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di Tutorato e orientamento attivato dall’Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato, in ingresso, con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso istituti e aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.
3.Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4.L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a: a) contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi; b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento; c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell’insieme le caratteristiche qualitative della didattica; d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
5.L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da specifico servizio di Tutorato e orientamento attivato dall’Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro e secondo modalità di cui al precedente comma 2.
6.Il servizio Tutorato e orientamento provvede altresì a: a) stilare il piano orario degli insegnamenti e l’utilizzo degli spazi didattici; b) redigere il manifesto degli studi che viene approvato dal Consiglio Accademico; c) predisporre la guida dello studente cartacea e on-line; d) curare la comunicazione dell’Accademia verso l’esterno;
7.Annualmente in Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.
8.Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d’Istituto.
9.Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

 

 

 


 

Capo 5 RESPONSABILITà DIDATTICHE

Art. 20  -  Individuazione delle responsabilità
1.    Le attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell’Accademia.
2.    Le responsabilità sono attribuite: a) al Consiglio Accademico, per la programmazione e il coordinamento delle iniziative didattiche; b) alle strutture didattiche per il coordinamento delle attività da esse promosse e organizzate; c) ai Consigli di corso di studio per la formulazione di proposte per i programmi, le tipologie didattiche, gli orari e i calendari delle lezioni e delle prove di profitto; d) ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

 

 

 

 


 

Art. 12 CORSI DI ORIENTAMENTO

1.    L’Accademia di Belle Arti di Firenze, d’intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento preaccademico, riservati agli studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2.    Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture medesime, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell’Accademia, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.
3.    L’Accademia può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l’iscrizione a corsi post-diploma.

 

 

 

 


 

Art. 12/1a ATTIVITà INTEGRATIVE

1.Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell’ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d’Istituto per le attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento.
2. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale. 

 

 

 

 


 

Art. 13 ATTIVITà FORMATIVE AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI

1.    In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite l’Accademia:
a)    autorizza, previa presentazione di dettagliati progetti, l’utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività, alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza.
b)    può concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.
2.    All’inizio di ogni anno accademico i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.
3.    Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell’Accademia
4.    Le strutture didattiche dell’Accademia, nell’ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle  attività formative della collaborazione degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute
5.    Non è consentito lo svolgimento, all’interno dei locali dell’Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

 

 

 

 


 

Art. 13/1a CORSI DI FORMAZIONE, ATTIVITà STAGISTICHE E SEMINARIALI

1.L’Accademia ha facoltà di organizzare stages e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2.L’Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime “conto terzi”, attività stagistiche, seminariali  e corsi di formazione per una durata non superiore a 40 ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.
3.Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico  e attivato con decreto direttoriale che prevede:
– a) durata del corso o dello stage
-  b) numero minimo e massimo di partecipanti
-  c) quote di iscrizione
-  d) sede e periodo di svolgimento
-  e) coordinatore
4.Le attività di cui al comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista “attività conto terzi”.

 

 

 

 


 

Art. 13/2a ATTIVITà DI TIROCINIO POST-DIPLOMA

1.L’Accademia di Belle Arti di Firenze può svolgere attività tirocinali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.
2.Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:
a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini
b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini
c) obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio
d) rilascio dell’attestato di partecipazione
e) eventuali cause di invalidità del tirocinio

 

 

 

 


 

Art. 13/3a CORSI E ATTIVITà DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO

1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall’Accademia di Belle Arti di Firenze sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.

 

 


 

Art. 10 CORSI DI PERFEZIONAMENTO - CPA

1.    Il corso di perfezionamento ha l’obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.
2.    Il corso di perfezionamento si caratterizza per una durata massima di un’annualità, per un numero max. di 60 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.
3.    Per l’ammissione al corso di perfezionamento è previsto il possesso del Diploma Accademico o del Diploma Accademico Specialistico
4.    L’ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove di ammissione o di verifica.

 

 


 

Art. 10/1a ISTITUZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

1.    Un corso di perfezionamento viene proposto dalla struttura dipartimentale interessata sulla base di un progetto ove siano definiti:
a)    denominazione e obiettivi formativi specifici del corso
b)    il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e le prospettive di sbocco professionale
c)    le dimensioni della potenziale domanda studentesca
d)    le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili
e)    le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili
f)    il piano di fattibilità.

 

 


 

Art. 10/2a ATTIVAZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

1.    Il corso di perfezionamento viene proposto dalla struttura didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, ed emanato con decreto direttoriale.
2.    Il decreto di attivazione deve indicare:
a)    l’ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA
b)    durata del corso e numero massimo di partecipanti
c)    modalità di selezione dei partecipanti
d)    ammontare delle quote d’iscrizione
e)    sede e periodo di svolgimento del corso
f)    nominativo del docente Responsabile e composizione del Consiglio di corso.

 

 


 

Art. 10/3a ORGANI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

1.    Il corso di perfezionamento è organizzato e seguito a cura dei seguenti organi:
a)    Il Responsabile indicato tra i docenti di ruolo di I fascia, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e presenta al consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati conseguiti.
b)    Il Consiglio di corso, composto dai docenti che svolgono attività didattica sul perfezionamento esercitando altresì funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, stagistiche e laboratoriali
2.    Svolgono insegnamento sul corso di perfezionamento i professori di ruolo di I e II fascia, i docenti a contratto, ad esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell’ambito delle discipline del corso

 

 


 

Art. 10/4a FINANZIAMENTO DEL CPA

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del corso di perfezionamento si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

 

 


 

Art. 10/5a ATTESTATO DI FREQUENZA

1.    A conclusione dei corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio di corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell’Accademia e del professore Responsabile del corso.
2.    La carriera accademica degli iscritti ai corsi di perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di diploma di I e di II livello.

 

 


 

Art. 11 ULTERIORI STRUTTURE DIDATTICHE

1.Ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 508/99 e dell’art. 12, punto 5. dello Statuto, l’Accademia può attivare, in regime di convenzione con altre istituzioni dell’AFAM e con istituzioni universitarie, secondo le forme del consorzio previste dal DM sulla programmazione e sviluppo del sistema dell’AFAM, apposite strutture didattiche per la costituzione di un Politecnico delle Arti, o Polo delle Arti dell’area fiorentina.
3.    La regolamentazione di tale struttura, che costituirà parte integrante del presente regolamento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e la consulta degli Studenti.
4.    Nella regolamentazione vengono dettati:
a)    i soggetti istituzionali che partecipano all’attivazione del Politecnico o Polo delle Arti;
b)    la denominazione dei percorsi formativi che costituiscono il Politecnico o Polo delle Arti;
c)    gli obiettivi formativi specifici;
d)    i profili professionali alla cui formazione il Politecnico o Polo delle Arti è finalizzato e i relativi sbocchi professionali;
e)    le dimensioni della potenziale domanda studentesca
f)    le competenze della docenza necessarie e quelle disponibili
g)    le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
h)    l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi
5.Per addivenire alla regolamentazione del Politecnico o Polo delle Arti viene costituita una “commissione di studio” mista formata da rappresentanti delle istituzioni partecipanti, in numero paritetico, avente l’obiettivo di formulare il progetto culturale, didattico-formativo, normativo e giuridico del Politecnico o Polo delle Arti. I rappresentanti dell’Accademia vengono designati dal Consiglio Accademico.

 

 


 

Art. 11/1a SCUOLA LIBERA DEL NUDO

1.    Presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, in ossequio alla propria tradizione storica, è attiva una Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, avente per fine l’apprendimento e la libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo anche gli insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’arte.
2.    L’insegnamento del corso libero del nudo, della durata di 250 ore, è affidato a docenti dell’Accademia. Gli insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’Arte vengono seguiti presso i corsi ordinari. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti.

 

 

 


 

Art. 8/1b AMMISSIONE, ISTITUZIONE e ATTIVAZIONE

1.I corsi di formazione alla ricerca artistica (CFRA) sono strutture didattiche volte alla formazione di esperti nell’ambito di un particolare settore della ricerca artistico-culturale aventi l’obiettivo di fornire competenze necessarie per la programmazione e le realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.
2. I CFRA si svolgono presso le strutture dell’Accademia o presso strutture consorziate o convenzionate.
3. I CFRA rilasciano titolo equiparato al dottorato di ricerca universitario.
4. L’ammissione ai CFRA richiede il possesso del diploma accademico specialistico di II livello, o del diploma accademico del previgente ordinamento.
5. Ai CFRA, di durata almeno biennale, si accede mediante concorsi pubblici banditi annualmente dall’Accademia
6. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.
7. Il CFRA ha di norma durata biennale, per un totale complessivo di 120 CFA in aggiunta a quelli precedentemente acquisiti dallo studente.
8.Le strutture dipartimentali di competenza propongono annualmente al Consiglio Accademico, con relazione motivata, l’istituzione di corsi di formazione alla ricerca. Il CFRA viene deliberato dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.
9.Ogni proposta deve contenere:
a) il tema della ricerca definito all’interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MUR
b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari
c) requisiti di partecipazione al corso
d) le strutture utilizzabili
e) il piano di fattibilità finanziaria
f) le risorse economiche disponibili
g) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario
h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi
i) la composizione dei Consigli di corso di formazione alla ricerca artistica in cui siano presenti almeno 4 docenti di I fascia
k) l’indicazione del coordinatore del corso di formazione individuato tra i docenti di I fascia.

 

 

 



Art. 8/2b  CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA CFRA

1.Per conseguire il diploma di Corso di Formazione alla Ricerca Artistica lo studente deve aver acquisito non meno di 120 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di Formazione alla Ricerca Artistica, fatte salve diverse disposizioni ministeriali
2.La prova finale, di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi del corso di formazione, discusso pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso e nominata dal Direttore dell’accademia.
3.I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/3b VALUTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA

1.I CFRA saranno valutati dal Nucleo di valutazione sulla base dei seguenti criteri:
a) sussistenza dei requisiti di idoneità per l’istituzione del CFRA;
b) rispondenza del corso agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi
c) programmi di “didattica strutturata” per la formazione alla ricerca con forte
integrazione fra il campo delle conoscenze specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica
d) aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane dell’Accademia attraverso la costituzione di specifici poli artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza didattica e di ricerca dell’accademia in relazione al comprensorio in cui opera
e) proiezione in ambito internazionale mediante previsione di percorsi congiunti con Accademie straniere e/o con periodi di studio-ricerca all’estero della durata di un anno o 2 semestri
f) convenzionamento con altre istituzioni accademiche o universitarie italiane o straniere, o con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale ed artistica  per una co-progettazione e co-gestione dello specifico percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di formazione nell’ambito di gruppi di ricerca specializzati.

 

 

 


 

Art. 8/4b ORGANI DEL CFRA

Sono organi del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica:
a)    Il Coordinatore del corso, scelto tra i docenti di ruolo di I fascia, avente il compito di:
1.    coordinare l’attività didattica dei dottorandi
2.    convocare il Consiglio di corso e presiederlo
3.    comunicare al Direttore dell’Accademia le deliberazioni assunte dal Consiglio di corso
4.    autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell’attività programmata
5.    redigere la relazione finale sull’andamento del corso di formazione a conclusione del corso
6.    attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio del corso.
b)    Il Consiglio di corso, formato da tutti i docenti che operano sul corso medesimo di cui almeno 4 di I fascia, nonché da eventuali ricercatori afferenti, avente il compito di:
1.    definire articolatamente i curricola dei dottorandi tramite l’approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie
2.    organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni
3.    designare i tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Consiglio
4.    relazionare periodicamente sull’avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone la maturazione nell’ambito artistico, scientifico e metodologico
5.    promuovere le collaborazioni con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca
6.    proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di formazione, ivi compresa l’assegnazione di borse di studio
7.    approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi pwer l’ammissione agli anni successivi
8.    deliberare eventuali esclusioni dal proseguimento del corso
9.    designare eventuali tutor scelti fra ricercatori di Enti pubblici o privati convenzionati con l’Accademia per la realizzazione del corso di formazione in possesso di particolari requisiti di qualificazione artistica e/o scientifica. I predeti tutor partecipano con voto consultivo alle sedute del consiglio di corso.

 

 

 


 

Art. 9   CORSI DI MASTER ACCADEMICO – MA1-MA2

1.    Il Corso di Master Accademico  è un corso di perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell’art 3 del DPR 212, la cui durata non può essere inferiore ad un’annualità e al conseguimento di almeno 60 CFA.
2.    L’Accademia può attivare master di I livello (MA1) destinati a studenti in possesso di i diploma di I livello, e Master di II livello (MA2) destinati a studenti in possesso di diploma specialistico.

 

 

 


 

Art. 9/1a   ATTIVAZIONE DEL MASTER ACCADEMICO

1.Un corso di Master Accademico di I o di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione.
3.    Un corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti.
a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici
b) il profilo professionale alla cui formazione il master è finalizzato
c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale
d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle
disponibili
f) il piano di fattibilità del Master
3. L’attivazione del master e il relativo decreto direttoriale devono indicare:
a) l’ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA
b) la durata e il periodo di svolgimento del master
c) il numero massimo di partecipanti
d) le modalità di accesso dei partecipanti
e) l’ammontare delle quote di iscrizione
f) la sede di svolgimento del master che può essere anche diversa da quella
dell’Accademia
g) il nome del docente Responsabile e la composizione del Consiglio di corso
La ripetizione del master in periodi successivi è subordinata ad una sua valutazione e alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione

4 – Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di master sono attivati in via sperimentale, su proposta dell’Accademia previa approvazione degli organi ministeriali.

 

 

 


 

Art. 9/2a  CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER ACCADEMICO

1.Per conseguire il diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico , fatte salve diverse disposizioni ministeriali
2.La prova finale, di cui al successivo art. 18 del presente  Regolamento consiste nella realizzazione di un progetto artistico-cuturale finalizzato agli obiettivi formativi del master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di 2 diversi relatori, che dimostri l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, e discusso pubblicamente davanti ad una commissione di almeno 5 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.
3.I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 9/3a   ORGANI DEL MASTER ACCADEMICO

1.    Il master è organizzato e seguito dai seguenti organismi
2.    Il Coordinatore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione e della conclusione del corso, presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti
3.    Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano nell’ambito del corso funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

 

 

 


 

Art. 9/4a  FINANZIAMENTO DEL MA

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

 

 

 


 

Art 8/1a  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (CSA)

1– Il Corso di specializzazione (CSA) ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell’at. 6 del DPR 212/05.
2 – La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio di dipartimento, sentito il Consiglio Accademico;
3 – L’ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/2a AMMISSIONE AL CSA

1.Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali
2.Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale.
3.Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al I anno del corso di specializzazione, le strutture dipartimentali competenti possono prevedere l’ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell’ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del corso di specializzazione.
4.L’ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
5.La commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di 3 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del Direttore dell’Accademia
6.La preparazione iniziale richiesta per ciascun corso di specializzazione è definita da specifico regolamento del dipartimento competente approvata dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/3a CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

1- Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali
2- La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno 5 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.
3- I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/4a  ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL CSA

1 – Un corso di specializzazione, comprensivo della struttura didattica, viene deliberato [approvato], su proposta della struttura dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di valutazione, e previa approvazione ministeriale viene istituito con delibera direttoriale.
2-Un corso di specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
a. la denominazione
b. gli obiettivi formativi specifici
c. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali
d. le dimensioni della potenziale domanda studentesca
e. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
f. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili
g. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi

 

 

 


 

Art. 8/5a  VALUTAZIONE

1.L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma di specializzazione mediante:
a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:
b) l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
c) l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II livello
2.Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale redatta a cura di ciascun
Consiglio di corso.

 

 

 


 

Art. 8/6a  SPECIALIZZANDI

1-Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e tirocinali, nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, come approvato dal Consiglio dipartimentale competente.
2-Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

 

 

 


 

Art. 8/7a  ORGANI DEL CSA

1-Sono organi del corso di specializzazione, presso il Dipartimento competente il Presidente del corso e il Consiglio di corso
2- Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del corso, è eletto dal Consiglio del corso fra i docenti di I fascia, o in mancanza, fra quelli di II fascia, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Convoca il Consiglio di corso e lo presiede; presenta annualmente al Consiglio di corso e al Consiglio Accademico la relazione sul funzionamento del corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.
3- Il Consiglio di corso è composto da tutti i docenti cui sono affidati compiti e attività didattiche nel corso e dalla rappresentanza di 1 specializzando designato per via elettiva dalla Consulta degli studenti.
4 – Il Consiglio di corso di specializzazione:
a) programma e coordina le attività d’insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del diploma finale
b) designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo
c) provvede, all’inizio di ogni anno, a ripartire attività e compiti dei docenti, d’intesa col Consiglio Accademico
d) elegge il Presidente del corso
e) avanza proposte al Consiglio Accademico in merito all’attivazione di insegnamenti previsti nell’ordinamento didattico del corso
f) propone al Consiglio Accademico l’impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d’insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del dipartimento
g) approva i piani di studio e le attività professionaizzandi degli specializzandi dandone comunicazione al Consiglio Accademico
h) designa i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami annuali e finali dandone comunicazione al Direttore dell’Accademia.
i) riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche straniere.

 

 

 


 

Art. 7/1c LE SCUOLE

1.Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di I e II livello, nonché dei master di I e II livello ad esse afferenti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti di ruolo di I e II fascia degli insegnamenti afferenti alla Scuola (definiti nei piani di studio) e da 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma afferenti la Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti, che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l’attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.
2.I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore eletto tra i professori di ruolo di I fascia o, in mancanza, tra i professori di II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile non più di una volta consecutivamente.

 

 

 


 

Art. 8 I DIPARTIMENTI

1. Il dipartimento è struttura organizzativa della ricerca artistica e scientifica che aggrega settori disciplinari omogenei per fini e metodi, e in cui confluiscono professori dell’Accademia in servizio di ruolo, con incarico a tempo indeterminato e determinato.
2. E’ possibile l’attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
3. L’Accademia attiva i dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti visive, Progettazione e Arti applicate, Comunicazione e didattica dell’arte
4. Ferma restando l’autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) Promuove e coordina l’attività didattica e di ricerca nell’ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
b) Concorre allo svolgimento dell’attività didattica e ai piani dell’offerta formativa neri settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili
c) Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell’area di competenza
d) Propone l’istituzione di Corsi di specializzazione e di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica e di perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche
e) Esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore di I e II fascia
f) Avanza agli organi di gestione dell’Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca
g) Programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all’ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico

5.Il dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell’Accademia su delibera del Consiglio Accademico e parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
6.Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie il dipartimento nel quale intende svolgere l’attività di ricerca. La mancata opzione del dipartimento di afferenza da parte del docente, comporta l’assegnazione d’ufficio ad opera del Consiglio Accademico. Ogni 3 anni il singolo professore ha diritto a formulare domanda di afferenza ad altro dipartimento, in conformità agli obiettivi del dipartimento rispetto al programma di ricerca del docente.
7.Sono organi del dipartimento:
a) Il Preside di dipartimento, che rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio di dipartimento. Viene eletto dal Consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo di I fascia afferenti al dipartimento medesimo, ed è nominato con decreto del Direttore dell’Accademia. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Preside di dipartimento può designare, fra i componenti del consiglio, un vice-preside che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
b) Il Consiglio di dipartimento, che è l’organo d’indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell’attività di ricerca, è formato da tutti i professori di I e II fascia afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l’attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.
8.Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina, tra l’altro, i Corsi di specializzazione e i Corsi di Formazione alla Ricerca afferenti al dipartimento.

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